Italian Law and Unofficial Orders

The Law of March 3, 1951 created the Order of Merit of the Italian Republic. Three articles deal with other orders, decorations and honorific distinctions.

Art. 7– I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizatri con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 8– Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.
La condanna per ireati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

Art. 9 – L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.
L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 guigno 1946, si provvederà con separata legge.

Irt requires Italian citizens to obtain a decree of the President of the Republic before using honorary titles conferred by foreign powers. The display of the Sovereign Order of Malta, the Order of the Holy Sepulchre and pontifical orders of knighthood is maintained and regulated as before (no authorization required for the Order of Malta or the Order of Merit of Malta; authorization required for orders of the Holy See). The Order of the Annunciation and the Order of the Crown of Italy are abolished, the ceases to be conferred (but is not explicitly abolished), and the use of the decorations already conferred is authorized, without any precedence attached. (Note that the order of Saints Mauritius and Lazarus continues to be conferred by the heir of the Italian royal dynasty; obviously, these conferrals have no value under Italian law). Any other orders are unrecognized. Sanctions (fines and jail) are prescribed for those who confer them or those who use them, even if conferred abroad.

The Italian Ministry of Foreign Affairs issued in 1953 a long but not exhaustive list of such illegitimate orders. This list is apparently updated from time to time. Here it is, copied from an editorial in Hidalguia (no. 177, 1983).