The Succession Laws of the Two Sicilies

Contents

Introduction

See also the the heraldry of the kingdom.

History prior to 1734

Sicily and most of southern Italy was under the domination of Arabs since the 9th c. when Norman knights began to immigrate in the 1030s and build for themselves a kingdom. The most notable were the sons of Tancrède de Hauteville: Guillaume Bras-de-Fer, Drogon (d. 1051, count of Puglia), Humphroy, Robert Guiscard (d. 1085, prince of Tarento, whose son Bohemond became prince of Antioch), and Roger (d. 1101, count of Sicily, duke of Calabria). Roger's son Roger II (d. 1154) was made king of Sicily by the antipope Anaclet in 1130, as a reward for his support, and Roger was anointed in Palermo by a legate on Christmas Day of that year. After Anaclet's death and Roger's repentance and submission to the rightful pope Innocent II, the investiture was confirmed by a bull of 26 July 1139 (at the same time making him duke of Apulia and prince of Capua; Magnum Bullarium Romanum 2:247).

« De potentia tua, ait Rogerio, ad decorem et utilitatem sanctae Dei Ecclesiae spem atque fiduciam obtinentes, regnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro (Honorio II) concessum, cum integritate honoris regii et dignitate regibus pertinente excellentiae tuae concedimus et apostolica auctoritate firmamus. Ducatum quoque Apuliae tibi ab eodem collatum, et insuper principatum Capuanum integre nihilominus nostri favoris robore communimus, tibique concedimus . . . . . Census autem, sicut statutum est, id est sexcentum schifatorum a te, tuisque haeredibus nobis nostrisque successoribus singulis annis reddatur. » (cited in Migne, Patrologia Latina, vol. 98 p. 855). The rent was increased under Adrian IV to 1000 for Marsia (i.e., Rieti, L'Aquila, Valva, Chieti, Penna).

arms of Hauteville

Arms of the Hauteville dynasty, as shown above the side door of the church in Monreale, near Palermo. The same arms are shown, also in mosaic, inside the church beneath the depiction of Christ crowning William II. These arms are clearly a later addition. The tomb of William II, in the same location, was restored in 1575 and shows the same arms.

Roger was succeeded by his son Guillaume I and grandson Guillaume II. The latter left in 1189 a sister married to Henri VI of Hohenstaufen, emperor of Germany, who fought off the claims of an illegitimate cousin Tancrede and became king of Sicily. His son Frederic II reigned from 1197 to 1250. The emperor's struggles with the papacy resulted in the excommunication of the former by the latter in 1228, and with it the theoretical reversion of the kingdom to the Church, which the papacy was never able to enforce despite attempts to conquer Sicily (Gregory IX in 1229). The pope offered the crown to Richard of Cornwall, Edmund of Lancaster, Charles of Anjou, without success, Frederic's successor Conrad died in 1254, leaving only a two-year old son Conradin, who was recognized by the pope, but represented in Sicily by an illegitimate son of Frederic, Manfred, who repelled Alexander's forces in 1255. The pope excommunicated Manfred and offered the crown to Edmund of Lancaster by a bull of Apr 9, 1255. Manfred crowned himself in 1258 and defeated the pope's forces again in 1260. Urban IV, and his successor Clement IV, finally convinced Charles of France, count of Anjou, younger brother of king Louis IX of France, to accept the offer of the crown. The grant to Edmund was cancelled and a new grant to Charles made by a bull of Feb. 26, 1265. Charles was crowned in Rome on Jan 6, 1266 and defeated Manfred in 1266 at Benevento, and Conradin in 1268 at Tagliacozzo. With Conradin's execution in 1268 the Hohenstaufen dynasty ended. Charles moved the capital to Naples. Charles gave homage to the pope "for the kingdom of Sicily and all the lands this side of the Faro up to the boundaries of the Church's states, which lands, except the city of Benevento ... said Roman Church has granted to me and my heirs" (Ego Carolus Dei gratia Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, ad honorem Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus sancti et beatae et gloriosae virginis Mariae, beatorum quoque apostolorum Petri et Pauli, et Ecclesiae Romanae legium homagium facio tibi, domino meo Innocentio papae quinto, tuisque successoribus canonice intrantibus, et ipsi Ecclesiae pro regno Siciliae, et tota terra quae est citra Pharum, usque ad confinia terrarum ejusdem Ecclesiae; quae utique regnum et terram, excepta civitate Beneventana, cum toto territorio et omnibus districtibus et pertinentiis suis, mihi et haeredibus meis praedicta Ecclesia Romana concessit. Migne 98:858A). he promised a fee of 8,000 Sicilian ounces of gold (or 40,000 gold florins) and a hackney every three years.

But Manfred's daughter had married Pedro III of Aragon, whose claims were supported by the Sicilians after their revolt against the French (the Sicilian Vespers of 1282). Pedro succeeded in invading Sicily, and this marked the first and longest split between the kingdom of Naples and the kingdom of Sicily (1282-1443). The split was temporarily acknowledged in 1302 with Federigo accepted as king of Trinacria for his lifetime; it was formally recognized by an arrangement between pope Gregory XI, Queen Giovanna I, and King Federigo III, in 1372: Joan kept the title of queen of Sicily, while Federigo and his successors were recognized by the pope as king of Trinacria. The rulers of Sicily called themselves kings of Sicily, as did the Angevins in Naples, following a precedent of Byzantine times, when the governors of southern Italy continued to be called governors of Sicily even though the island was under Arab control.

In Naples, Charles of Anjou was ceded the rights to Jerusalem by Marie of Antioch in 1277, thus adding that title to his title of king of Sicily. His son and successor Charles II of Anjou married the daughter and heiress of king Stephen V of Hungary. Of their sons, the eldest Charles inherited Hungary, the second Louis became bishop of Toulouse (later Saint Louis bishop of Toulouse), Roberto (1277-1343) inherited Naples.

The dynastic history of Naples becomes complex after Roberto's death. His grand-daughter Giovanna I (1326-1382) succeeded him, but eliminated her husband and cousin Andrew of Hungary in 1345; Andrew's brother Louis king of Hungary invaded Naples and held it until 1352. In 1369 she adopted her cousin Carlo of Durazzo (Carlo III, 1345-86) as heir, but changed her mind and in 1380 adopted Louis d'Anjou, younger son of king Jean II of France, as heir. Carlo had her murdered in 1382 and he took the throne. The pope (as overlord of Naples) invested Louis as king of Naples but the latter's efforts at retaking the kingdom failed; Louis was succeeded by Louis II who was crowned by the pope in 1389 and held the kingdom until expelled by Carlo III's son Ladislao (1376-1414). In the meantime, Carlo III had in 1385 asserted his claim to the kingdom of Hungary after the death of Louis I. Ladislao was succeeded by his sister Giovanna II (1373-1435), who left no children or siblings. She adopted as heir Alfonso V of Aragon in 1420, then changed her mind and adopted in 1423 the grandson of Louis d'Anjou, Louis III d'Anjou (1403-34); then she chose again Alfonso V in 1433, and then in 1434 Louis's brother René (1409-80).

In 1442 Alfonso V of Aragon (1394-1458), ruling Sicily, conquered Naples and on July 15, 1443 was recognized as king of Sicily by pope Eugenius IV: thus the two Sicilies were united again; it was under him that the expression "kingdom of Two Sicilies" (regnum utriusque Siciliae) first appeared. At Alfonso's death in 1458 Sicily remained with the king of Aragon, his son Juan II, while Naples went to his bastard son Ferrante I (1423-94). The French king, however, having inherited Provence from the last of the Anjou line in 1481, considered himself heir to the claim to Naples. Charles VIII of France succeeded in taking Naples in 1494 and expelling Alfonso II; the latter fled to Sicily and abdicated in favor of his son Ferrandino, who retook Naples in 1495 and died in 1496, succeeded by his brother-in-law Federigo. In November 1500, the secret treaty of Granada between Spain and France agreed to partition the kingdom between the two: Naples, Gaeta, Campania and the Abruzzi for France, Calabria and Apulia for Spain. The pope endorsed the treaty on June 27, 1501, deposed Federigo, and granted the titles of king of Naples and Jerusalem to France, and that of duke and duchess of Calabria and Apulia to the Catholic monarchs (who already held Sicily). France and Spain succeeded in deposing Federigo (who died a captive in France in 1504) but soon quarrelled between themselves, and the French were defeated by the Spaniards in 1503-04. The pope finally recognized Ferdinand as king of Sicily and Jerusalem in 1510. In 1521 the fee was changed to 7,000 gold ducats when Leo X invested the emperor Charles V (V of Naples and I of Sicily).

From 1504 to 1713, the Two Sicilies was ruled be viceroys in Naples in the name of the king of Spain. During the War of Spanish Succession the Austrians took Naples but Sicily remained in Spanish hands. At the peace of Utrecht in 1713, Spain agreed to cede Sicily to Savoy, while retaining reversionary rights, while Savoy received recognition as king of Sicily from the European powers (but the cession was not recognized by the Pope). The duke of Savoy was crowned as king of Sicily on Dec. 24, 1713 in the cathedral of Palermo. But Spain was not willing to accept the full extent of the settlement of 1713-14 and war broke out in 1717; Spain retook Sicily and Sardinia, in 1718, but lost Sicily again and was defeated in the war. Spain ceded Sardinia to Savoy in 1720 and Sicily to Austria. The Emperor was invested with the kingdom of Naples by the Pope on June 9, 1722, in a ceremony in which cardinal Althan did homage (he served as viceroy from 1722 to 1728).

The Borbone Dynasty

(Paul Theroff's Online Gotha: Two Sicilies is handy to have around.)

In 1734, the Infant of Spain Carlos (1716-88), younger son of Felipe V of Spain and duke of Parma by inheritance of his mother since 1731, took the occasion of the War of Polish Succession to lead an army of 40,000 Spanish troops south from Tuscany. He entered Naples on May 10, and defeat the Austrians at Bitonto (May 25, 1734), and entered Messina on March 9, 1735, thereby securing the kingdom. An Austrian attempt to retake Naples was defeated at Velletri. The king of Spain, his father, having renounced his claims to the kingdom in favor of his son, Carlos was proclaimed king of Naples in that city on May 15, 1734 and crowned king of Sicily in the cathedral of Palermo on July 3, 1735. The preliminaries of peace signed in October 1735 guaranteed the "possession" of Sicily to "the prince who currently holds it", without naming him. The conquest was formally recognized by the treaty of Vienna (18 Nov 1738) and by the pope, who invested Don Carlos with the kingdom. This marks the beginning of the Borbone dynasty, which was to rule until 1860.

Carlos, who ruled as Carlo VII of Naples and Carlo III of Sicily, became heir to the throne of Spain in 1759 when his elder brother Ferdinand VI died without issue in 1759. Before leaving Naples, he issued the Pragmatic Sanction of 1759, setting the succession laws for the kingdom he was leaving to his third son Ferdinand IV (1751-1825).

The Napoleonic Interlude

Interruptions to this rule occurred during the Napoleonic Wars. Naples was taken by a French army in 1799 and a Republic proclaimed on Jan 24, but it collapsed six months later after the French retreated and Naples was seized with the help of Horatio Nelson's British fleet. In 1806, the French invaded again and Napoléon's brother Joseph was made king of Naples. In 1808 the throne passed to Joachim Murat and his wife Caroline, sister of Napoléon. Joachim remained king, and even abandoned Napoléon to sign a treaty of alliance with Autria in January 1814, but was ultimately defeated by Austrian troops in May 1815. The Borbone dynasty, which had meanwhile taken refuge in Sicily, which the French were never able to occupy, and returned in 1816 (see more details on the constitutional arrangements of the Napoleonic kingdom.

Absolute monarchy vs. Constitutionalism, 1812-60

Asolute monarchy was restored in 1816 with the proclamation of Fundamental Laws.

Riots broke out on July 14, 1820 in Palermo. Ferdinand I soon promised to promulgate a constitution on the model of the Spanish constitution of 1812, which he did. However, when he was invited to the international conference at Laibach (Ljubjana) in February 1821, he immediately renounced the constitution upon leaving the country, and his absolute rule was restored with the help of Austrian troops.

An uprising broke out in Palermo on Jan 12, 1848 and extended to the whole island in a matter of weeks. On March 25 a parliament was elected and on April 13 the Borbone dynasty was deposed. A constitution was promulgated on 10 July 1848, and its article 36 made the crown hereditary in the male issue of the first king of Sicily. The next day, the Sicilian Parliament called Ferdinando Maria Alberto Amedeo, duke of Genoa (1822-55), younger son of the king of Sardinia, and his descent "to reign in Sicily" under "the name and title of Alberto Amadeo first king of Sicily by the constitution of the Kingdom"; the duke of Genoa declined. In September, Ferdinand II sent an army to retake Messina in a bloody siege; the ruthless bombing of the city by his troops earned him the nickname of "Re bomba" (the bomb king). After a truce imposed by France and Britain and the breakdown of negotiations, Ferdinand II resumed the offensive in March 1849 and his troops took Palermo on May 15. The parliament was abolished.

In Naples, under the pressure of street riots, Ferdinand II promised a constitution on January 29, 1848 and promulgated a hasty draft on Feb. 10. A parliament was elected but the king regained control militarily on May 15, dissolved parliament and replaced it with a more pliant one. The parliament was abolished on March 13, 1849.

Documents

The Bull of July 27, 1139

Source: Migne, Patrologia Latina, 179:478.

INNOCENTIUS episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo filio ROGERIO illustri et glorioso Siciliae regi, ejusque haeredibus, in perpetuum. Innocent bishop, servant of the servants of God, to [our] most-beloved son in Christ Roger, illustrious and glorious king of Sicily, and to his heirs forever.

Quos dispensatio divini consilii ad regimen et salutem populi ab alto elegit, et prudentia, et justitia, aliarumque virtutum decore decenter ornavit, dignum et rationabile est ut sponsa Christi, sancta et apostolica Romana mater Ecclesia, affectione sincera diligat, et de sublimibus ad sublimiora promoveat. Manifestis siquidem probatum est argumentis, quod egregiae memoriae strenuus et fidelis miles B. Petri Robertus Guiscardus, praedecessor tuus, dux Apuliae, magnificos et potentes hostes Ecclesiae viriliter expugnavit, et posteritati suae dignum memoria nomen et imitabile probitatis exemplum reliquit. Pater quoque tuus illustris recordationis Rogerius, per bellicos sudores et militaria certamina, inimicorum Christiani nominis intrepidus exstirpator, et Christianae religionis diligens propagator, utpote bonus et devotus filius, multimoda obsequia matri suae sanctae Romanae Ecclesiae impertivit.

Those whom the stewardship of divine counsel chose from on high to rule and preserve the people and has appropriately endowed with prudence, justice, and the splendor of other virtues, it behooves the spouse of Christ, the holy mother Apostolic Roman Church, to cherish with sincere affection and move them from high to higher stations. Accordingly clear evidence shows that Robert Guiscard, of distinguished memory, vigorous and loyal soldier of Saint Peter, your predecessor, duke of Apulia, manfully defeated the proud and powerful enemies of the Church, and left to his posterity a noble name and a worthy example of uprightness. As well your father of illustrious memory, Roger, intrepid exterminator of the enemies of the Christian name, and diligent propagator of the Christian faith, displayed as a good and devoted son much deference to his mother the Holy Roman Church in his military exertions and combat.
Unde et praedecessor noster religiosus et prudens papa Honorius, nobilitatem tuam de praedicta generositate descendentem intuitus plurimum de te sperans, et prudentia ornatum, justitia munitum, atque ad regimen populi te idoneum esse credens, valde dilexit, et ad altiora provexit. Nos ergo ejus vestigiis inhaerentes, et de potentia tua ad decorem et utilitatem sanctae Dei Ecclesiae spem atque fiduciam obtinentes, regnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii et dignitate regibus pertinente, excellentiae tuae concedimus, et apostolica auctoritate confirmamus. Ducatum quoque Apuliae tibi ab eodem collatum, et insuper principatum Capuanum, integre nihilominus nostri favoris robore communimus, tibique concedimus. Et ut ad amorem atque obsequium B. Petri apostolorum principis, et nostrum, ac successorum nostrorum, vehementius astringaris, haec ipsa, id est regnum Siciliae, ducatum Apuliae, et principatum Capuae, haeredibus tuis, qui nobis et successoribus nostris, nisi per nos et successores nostros remanserit, ligium homagium fecerint, et fidelitatem quam tu jurasti juraverint, tempore videlicet competenti, et loco non suspecto, sed tuto nobis et ipsis, atque salubri, duximus concedenda: eosque super his quae concessa sunt, Deo propitio, manutenebimus. Quod si per eos forte remanserit, iidem haeredes tui nihilominus teneant quod tenebant sine diminutione. Census autem, sicut statutum est, id est sexcentorum scifatorum, a te tuisque haeredibus nobis nostrisque successoribus singulis annis reddatur, nisi forte impedimentum interveniat: removente vero te impedimentum, nihilominus persolvetur. Tua ergo, fili charissime, interest, ita te erga honorem atque servitium matris tuae sanctae Romanae Ecclesiae devotum et humilem exhibere, ita temetipsum in ejus opportunitatibus exercere, ut de tam devoto et glorioso filio sedes apostolica gaudeat, et in ejus amore quiescat. Si qua sive ecclesiastica saecularisve potentia huic nostrae concessioni temere contraire tentaverit, donec praesumptionem suam satisfactione coerceat, indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus incurrat, et quousque resipuerit, anathematis sententia percellatur. Amen.

Therefore our predecessor the devout and prudent pope Honorius, considering your nobility descended from said stock, expecting much of you, and believing you to be endowed with prudence and justice and prepared to lead the people, greatly esteemed you and carried you to a higher station. We therefore, following his footsteps, and deriving from your might hope and trust for the splendor and advantage of the holy Church of God, grant to your excellence the kingdom of Sicily, which undoubtedly was once a kingdom as it is reported in the ancient histories, granted to you by the same predecessor of ours, with all the royal honors and the dignities pertaining to kings, and we confirm it of our apostolic authority. And we secure with the whole strength of our favor, and grant to you the duchy of Apulia granted to you by the same, and in adition the principality of Capua. And so that you might commit yourself further to love and and obey Saint Peter prince of the apostles, and us, and our successors, we have considered that those same, namely the kingdom of Sicily, the duchy of Apulia and the principality of Capua, should be granted to your heirs, who, unless it should remain to us and our successors (?), shall make homage liege to us and our successors, and swear the oath of loyalty that you swore, at the time that is clearly appropriate, and in a place not suspicious but one safe for us and for themselves and salubrious; and with the help of God we will maintain them in that which is conceded. But if it should remain to them, these your heirs shall hold no less than the held, without diminution. But the tribute, as it is established, namely of 600 scifata, shall be paid every year by you and your heirs to us and our successors, unless some strong impediment should arise; once the impediment removed, it shall be paid. It is therefore in your interest, most-beloved son, to show yourself devout and humble to the honor and service of your mother the holy Roman Church, and to apply yourself to her advantage, that the apostolic see may rejoice in such a devout and glorious son and rest in his love. If any ecclesiastical or lay authority should dare to go against this our grant, it shall incur the wrath of God Almighty and of Saint Peter and Saint Paul his apostles, and until such time as it shall return to its senses, it shall suffer the sentence of anathema. Amen.
Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae episcopus.
Ego Albericus Ostiensis episcopus.
Haimericus sanctae Romanae Ecclesiae diaconus cardinalis.

Datum in territorio Mamanensi per manum Haimerici cancellarii, VI Kal. Augusti; indict. II, Incarnationis Dominicae anno 1139, pontificatus vero domini Innocentii papae II anno decimo.

I Innocent bishop of the Catholic Church
I Alberic bishop of Ostia
Haimeric cardinal dean of the holy Roman Church

Given in ... by the hand of Haimeric chancelor, July 27, 1139, of the pontificate of pope Innocent II the 10th year.

The Treaty of Vienna, 18 Nov 1738

The Pragmatica of 1759

Text taken by permission from Guy Sainty's web site.

See also contemporary English translation in the Annual register (1759, p. 252) preceded by the medical examination of Carlos's son Felipe.

NOI CARLO III, per la grazia di Dio Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle, Due Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali ed Occidentalì, delle Isole e Continente dei Mare Oceano; Arciduca d'Austria; Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza e Castro; Gran Principe Ereditario di Toscana, Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo e Barceliona; Signore di Bistaglia e Molina, ecc., ecc..

Frà le gravi cure, che la Monarchia delle Spagne e delle Indie, dopo la morte dell'amatissimo mio Fratello il Re Cattolico Ferdinando VI, Mi ha recate, è stata quella, che è venuta dalla notoria imbecillità della mente del mio Real Primogenito. Lo spirito dei trattati di questo secolo nostra, che si desideri dall'Europa, quando si possa eseguire senza opporsi alla giustizia, la divisione della potenza Spagnuola dall'Italiana. Vedendomi perciò nella convenienza di provveder di legittimo successore I miei stati italiani nell'atto di passare alla Spagna, e di sceglierlo tra i molti figli, che Dio Mi ha dato, mi trovo nella urgenza di decidere qual dei Miei figli sia presentemente quel secondogenito atto al governo dei popoli, nel quale ricadano gli Stati Italiani senza l'unione delle Spagne e delle Indie.

Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perchè non sia chi si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella mia persona la Potenza Spagnuola ed Italiana, richiede che fin da ora lo prenda il mio partito rispetto all'Italia. Un Corpo considerabile composto da Me dei Miei Consiglieri di Stato, di un Camerista di Castiglia che qui si trova, della Camera di S.Chiara del Luogotenente della Sommaria di Napoli, e di tutta la giunta di Sicilia, assistito da sei Medici da Me deputati, mi ha riferito, che per guanti esami, ed esperienze abbia fatto, non ha potuto provare nell'infelice Principe uso di Ragione, nè principio di discorso, o giudizio umano e che tale essendo stato fin dall'Infanzia, non solamente non è capace nè di Religione, nè di Raziocinio presentemente, ma neppure apparisce ombra ni speranza per l'avvenire; conchiudendo questo Corpo il suo parere uniforme, che non si deve di Lui ,pensare, e disporre come alla Natura, al Dovere, ed all'affetto paterno si converrebbe. Vendendo Io dunque in questo momento fatale cadere per Divina Volontà il Diritto e la Capacità di Secondogenito nel mio Terzogenito per natura l'Infante Don Ferdinando, ed insieme la di Lui età pupillare, a lui, ed alla Lui tutela ho dovuto pensare per la traslazione dei miei Stati Italiani, come Sovrano, e Padre, che non stimo di esercitare la Tutela e la Cura dei Figlio, che divenga Sovrano Italiano, mentre lo lo sono di Spagna.

Costituito dunque l'Infante Don Ferdinando mio Terzogenito per natura nello stato dì ricevere da Me la cessione degli Stati Italiani, passo in primo luogo, ancorche forse senza necessità, ad emanciparlo con questo Presento mio Atto, che Io voglio riputato il più solenne, e con tutto il vigore di Atto legittimo, anzi di Legge e voglio che Egli sia fin da ora libero non solamente della mia Potestà Paterna, ma ancora dalla Somma e Sovrana. In secondo luogo stabilisco ed ordino il Consiglio di Reggenza per la pupillare e minore Età di esso mio Terzogenito, che debbe essere Sovrano dei miei Stati, e Padrone dei Miei Beni italiani, acciò amministri la Sovranità, ed il Dominio durante l'Età Pupillare, e minore col metodo da Me prescritto in una ordinazione di questo stesso giorno firmata di Mia mano, sugellata col mio sugello, e referendata dal mio Consiglieri e Segretario di Stato dei Dipartimento di Stato, e della casa Reale; la quale ordinazione voglio che sia e s'intenda parte integrale di questa, e si riputi in tutto, e per tutto qui ripetuta, acciò abbia la stessa forza di Legge.

In terzo luogo decido, e costituisco per Legge stabile e perpetua dei miei Stati e Beni Italiani, che l'Età maggiore di quelli, che dovranno come Sovrani e Padroni averne la libera amministrazione, sia il decimosesto anno compito.

In quarto luogo, voglio egualmente per legge costante e perpetua della successione dell'INFANTE DON FERDINANDO, anche a maggiore spiegazione delle Ordinazioni anteriori, che la successione sia regolata a forma de primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio. A quello della linea retta, che manchi senza figli maschi, dovrà succedere il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello od in maggior distanza, purcbè sia primogenito nella sua linea nella forma già detta, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell'INFANTE DON FERDINANDO, o da quella dell'ultimo regnante. Lo stesso ordino nel caso di mancare tutti i Maschi di Maschio della Discendenza dell' istesso INFANTE DON FERDINANDO mascolina, e di Maschio di Maschio, rispetto all'INFANTE DON GABRIELE Mio Figlio, al quale dovrá allora passare la Sucessione, e nei di Lui Discendenti Maschi di Maschio, come sopra. In mancanza di esso INFANTE DON GABRIELE, e dei di Lui discendenti Maschi di Maschio, collo stesso ordine passerà la Successione nell'INFANTE DON ANTONIO, e suoi Discendenti Maschi di Maschio come sopra. Ed in mancanza di questo, e della di Lui Discendenza Mascolina di Maschi di Maschio, la Sucessione collo stesso ordine passerà all'INFANTE DON SAVERIO e dopo Esso e la di Lui Discendenza tale Mascolina, come sopra agli altri Infanti Figli, che Dio mi desse, secondo l'ordine della natura e Loro Discendenze tali Mascoline. Estinti tutti i Maschi di Maschio, nella Mia Discendenza, dovra succedere quella femmina del angue e dell'agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, o sia questa mia Figlia o sia d'altro Principe Maschio di Maschio della mia Discendenza, la quale sia la più prossima all'ultimo Re, ed all'ultimo Maschio dell'agnazione, che manchi, o di altro Principe, che sia prima mancato. Sempre ripetuto, che nella Linea retta sia osservato il diritto de Rappresentazione col quale la prossimità, e la qualità di Primogenitura si misuri, e sia essa dell'Agnazione. Rispetto a questa ed ai Discendenti Maschi di Maschio di Essa che drovanno succedere, si osservi l'ordine stabilito. Anche questa mancando vada la successione al Mio Fratello INFANTE DON FILIPPO, e suoi Discendenti Maschi di Maschio in infinito. E questi ancora mancando, all'altro Mio Fratello INFANTE DON LUIGI, e suoi Discendenti Maschi di Maschio; e dopo mancati questi alla Femmina dell'Agnazione coll'ordine prescritto di sopra. Ben inteso, che l'ordine di Successione da Me prescritto non mai possa portare l'unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domani Italiani. In guisa che o i Maschi o le Femmine di mia Discendenza di sopra chiamati, siano ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non siano Re di Spagna o Principi di Asturia dichiarati già, o per dichiararsi quando si altro Maschio, che possa succedere in vigor di questa ordinazione negli Stati e Beni italiani. Non essendovi, dovra il Re di Spagna, subito che Dio lo provvegga di un altro Maschio Figlio, o nipote o pronipote, a questo trasferire gli Stati e Beni Italiani.

Stabilità così la Successione della mia Discendenza negli Stati e Beni Italiani, raccomando umilmente a Dio L'INFANTE DON FERDINANDO, e dandogli la mia Paterna Benedizione ed inculcandogli la Religione Santa Cristiana Cattolica, la giustizia e la Mansuetudine, la Vigilanza, l'Amor dei Popoli, i quali sono, per avermi Fedelmente servito ed obbedito benemeriti della mia Casa Reale; cedo, trasferisco e dono all'istesso INFANTE DON FERDINANDO mio figlio Terzogenito per natura, i Regni delle Sicilie, e gli altri miei Stati, e Beni, e la Ragioni, e Diritti e Titoli, e le azioni Italiane e cedo all'istesso in questo punto la piena tradizione, sicchè in Me non rimanga alcuna parte di essi. Egli però, sin dal momento, nel quale lo partirò da questa capitale, potrà col Consiglio di Stato e di Reggenza amministrare tutto quel che sarà da Me a Lui trasferito, ceduto e donato.

Spero che questa Mia legge dì Emancipazione, di Costituzione di Età maggiore, dì Destinazione di Tutela, e di Cura del Re pupillo e minore, Di Successione, nei detti Stati e Beni Italiani, di cessione e donazione, ridonderà in bene dei Popoli, in tranquillità dell Mia Famiglia Reale, finalmente contribuira al riposo di tutta anche l'Europa.

Sarà la presente Ordinazione sottoscritta da Me, e dal Mio Figlio INFANTE DON FERDINANDO, munita del Mio Suggello, e referendata dagl'infrascritti Consiglieri e Segretari di Stato, anche nella qualità di Reggenti, e Tutori dello istesso Infante Don Ferdinando. Napoli sei Ottobre Mille Settecento cinquantanove.

                                             CARLO.

                                                       FERDINANDO.

The Constitution of 1812 (Sicily)

 

The Fundamental Laws of 1816


After his return to Naples, Ferdinand repudiated the constitution of 1812, and enacted instead several Fundamental Laws of the kingdom of the Two Sicilies on 8 Dec 1816.  The full text of the first one follows.

(Source: Massimo Ganci: Storia Antologica dell'Autonomia Siciliana.  Palermo, 1980.  vol. 1, pp. 143-4.)
 

Legge Fondamentale del Regno delle Due Sicilie, portante ancore l'instituzione della Cancelleria Generale del detto Regno

Ferdinando I per la grazia di Dio, Re delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Il congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità dei diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori Re dei Regno delle Due Sicilie;

Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua dei nostri stati le disposizioni seguenti:

Art. l. Tutti i nostri reali domini al di quà e al di là dei Faro costitueranno il Regno delle Due Sicilie.
Art. 2. Il titolo che Noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge è il seguente:
Ferdinando I per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.
Art. 3. Tutti gli atti che emaneranno da Noi, o che saranno spediti nel nostro rea] nome dai funzionari pubblici nel nostro Regno delle Due Sicilie, porteranno nel l'intestazione il titolo che abbiamo enunciato nell'articolo precedente.
Art. 4. Le plenipotenze e patenti che si trovano date a' nostri Ambasciatori, Ministri ed Agenti qualunque presso le Potenze estere, saranno immediatimente ritirate, e contracambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell'articolo 2.
Art. 5. Il successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge dei nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dí 6 di ottobre dell'anno 1759.
Art. 6. Stabiliamo una Cancelleria generale dei Regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria residenza, e verrà presieduta da uno dei nostri Segretari di Stato Ministri, il quale avrà il titolo di Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie.
Art. 7. Si terrà in essa Cancelleria generale il registro ed il deposito di tutte le leggi e decreti che saranno emanati da Noi.
Art. 8. Il Ministro Cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi e decreti, e riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. li medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi e decreti a tutte le autorità costituite nel Regno delle Due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione e collesione.
Art. 9. Vi sarà inoltre in essa Cancelleria generale un Consiglio per la discussione e preparazione degli affari piú importanti dello Stato primi di portarsì dai nostri Ministri alla nostra Sovrana decisione nel Nostro Consiglìo di Stato, e prenderà la denominazione di Supremo Consiglio di CancelIeria. li Mìnistro Cancelliere ne sarà il Presidente.
Art. 10. Una nostra legge particolare fisserà l'organizzazione interna della Cancelleria generale, e determinerà piú distintamente le attribuzioni dei Mìnistro Cancelliere e dei Supremo Consiglio di Cancelleria

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro dì grazia e gìustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Minìstro Cancelliere e registrata e depositata nella Cancelleria generale dei Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondentì autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere dei Regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Caserta, il dí 8 di dicembre 1816.

Firmato - Ferdinando

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
Firmato - Marchese Tommasi

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato - Tommaso De Somma
 
 
 
 

The Constitution of 1820-21 (Title IV, Chapters I-V)

This text is the version promulgated on 30 Jan 1821.

Source: Atti del Parlamento delle Due Sicilie.  Bologna, 1928.  Vol. 3, pp. 327-33.

See also the full text here.

Titolo IV: Del Re.

Capo I. - Della inviolabilità dei Re e della sua autorità.

Art. 161. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non è soggetta a responsabilità.
162. Il Re avrà il trattamento di Sacra Real Maestà.
163. Nel Re risiede esclusivamente la potestà di far eseguire le leggi, e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno ed alla sicurezza dello Stato per l'esterno, a norma della Costituzione e delle leggi.
164. Oltre la prerogativa che compete al Re, di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti:
  1. spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreran convenevoli per la esecuzion delle leggi;
  2. procurare che in tutto il Regno si amministri la pronta ed esatta giustizia;
  3. dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al Parlamento;
  4. nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta dei Consiglio di Stato;
  5. provvedere tutti gl'impieghi civili e militari;
  6. dietro la proposta dei Consiglio di Stato presentare e nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e beneficii ecc lesiastici di regio padronato;
  7. concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi,
  8. comandare le armate e nominare i generali;
  9. disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole;
  10. dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre Potenze: nominar gli ambasciatori, i ministri ed i consoli;
  11. aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie (lei Re ed il suo nome;
  12. decretar l'uso de' fondi assegnati a ciascuno de' rami dell'amministrazione pubblica;
  13. far grazia a' delinquenti in conformità delle leggi;
  14. proporre al Parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della Nazione, onde il Parlamento possa risolver su l'oggetto nella forma prescritta;
  15. conceder l'exequatur o trattenere il corso de decreti conciliari e delle bolle pontificie. previo il consenso del Parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il Consiglio di Stato, quando cadano su di affari particolari o di Governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al supremo tribunal-di giustizia, quando sieno oggetti contenziosi, affinchè quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi;
  16. nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di Stato.
165. Le restrizioni dell'autorità del Re son le seguenti:
  1. Non può il Re impedir sotto pretesto alcuno la convocazion dei Parlamento nell'epoche e ne' casi prescritti dalla Costituzione, nè sospenderlo, nè scioglierlo, nè in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali.
  2. Non può il Re uscire dal Regno senza il consenso dei Parlamento; e quando ciò faccia, s'intende che abbia abdicata la Corona.
  3. Non può alienare, cedere; rinunziare o in qualunque altro modo trasferite ad altra persona l'autorità Reale nè alcuna delle sue prerogative. 
    Se per qual si voglia ragione volesse abdicare il Trono a favor della persona del suo immediato successore, non potrà farlo senza l'assenso del Parlamento.
  4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villaggio, paese o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della Monarchia
  5. Non può fare il Re alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna Potenza straniera senza il consenso dei Parlamento.
  6. Non può nè anche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidi ad una Potenza straniera senza il consenso del Parlamento.
  7. Non può il Re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del Parlamento.
  8. Non può il Re da per se stesso imporre contribuzione alcuna, diretta o indiretta. nè chieder somma, sotto pretesto alcuno, per qualunque siasi oggetto. ma ciò dee sempre decretarsi dal Parlamento.
  9. Non può il Re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna.
  10. Non può il Re prendere la proprietà di alcun particolare o di alcuna corporazione, nè disturbarlo dal possesso, dall'uso e (tal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà di un particolare per oggetto di pubblica utilità, noti potrà farlo senza che nell'atto stesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza. a giudizio di uomini esperti ed onesti.
  11. Non può il Re privare alcuno della stia libertà, nè imporgli (la per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di Stato che segnasse tiri tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno risponsabili alla Nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale. 
    Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello Stato esigesser l'arresto di alcuna persona, potrà il Re spedire i suoi ordini a questo riguardo, sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizion dei tribunale o dei giudice competente.
  12. li Re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al Parlamento per ottenerne l'assenso: e se lo contraesse senza di ciò, s'intenderà dí aver abdicata la Corona.
166. Il Re nel suo avvenimento al Trono e nell'assumere, dopo la minore età, il governo dei Regno presterà giuramento innanzi al Parlamento nella seguente forma: N. (qui il nome dei Re), Per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia, Re del Regno delle due Sicilie, giuro, in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana, senza permetterne alcun'altra nel Regno; che osserverò e farò osservare la Costituzione politica e le leggi della Monarchia del Regno delle due Sicilie, ed in quanto sarò Per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della Monarchia; che non alienerò, nè cederò, nè smembrerò parte alcuna dei Regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, nè somma alcuna di danaio, nè altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il Parlamento; che non Prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopra tutto la libertà politica della Nazione e la libertà di ogni individuo. E quando, in quello che ho giurato o in alcuna parte di questo giuramento, facessi il contrario, non dovrà essere ubbidito: anzi, tutto ciò che vi si opponesse, dovrà esser considerato come nullo e di ni  un valore. Così facendo, Iddio mi aiuti e sia in mia difesa: e nel caso contrario me lo imputi.

Capo II. - Della successione alla Corona.

Art. 167. Il Regno delle due Sicilie è indivisibile: ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della Costituzione, nell'ordine qui appresso stabilito.
168. La successione alla Corona è regolata a forma di primogenitura. col' dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio.
169. A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, suecederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza, purchè sia primogenito nella linea, conte si è detto. e sia nel tanto che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successiva mente da quella dell'ultimo regnante.
170. Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina dei sangue e dell'agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza) che sia la più prossima all'ultimo maschio re ed all'ultimo maschio dell'agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza,
co'l quale la prossimità, e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell'agnazione.
Riguardo a questa ed a' discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere. si osserverà l'ordine stabilito.
171. L'ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potrà portare la unione della Monarchia di Spagna co'l Regno delle due Sicilie, in modo che o i maschi o le femmine delle discendenze chiamate sieno ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno Re di Spagna o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII dei re Carlo III dell'anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla Corona della Monarchia delle due Sicilie.
172. Non possono essere Re delle due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio.
Il Parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per gli quali meritino di perder la Corona.
173. Quando la Corona debba per immediazione ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa elegger marito, senza I' assenso del Parlamento: e quando ciò non facesse, s'intende che abbia abdicata la Corona.
174. Nel caso che giunga a regnare una donna; il dì lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al Regno, nè parte alcuna nel Governo.
Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate, il Parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della Nazione: e seguiterà sempre ad osservarsì la regola e l'ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.

Capo III. - Della minor età dei Re, e della Reggenza.

Art. 175. Il Re è minore sino alla età di diciotto anni compiti.
176. Mentre dura la minore età dei Re, il Regno verrà governato di una Reggenza.
177. Il Regno sarà parimenti governato dalla Reggenza nel caso che il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa o fisica o morale.
178. Se l'impedimento dei Re oltrepassasse i due anni, ed il successore i mmediato avesse compitogli anni 18, il Parlamento potrà nominarlo Reggente (lei Regno in luogo della Reggenza.
179. Nel caso che vacasse la Corona, ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il Parlamento straordinario (quando l'ordinario non si trovasse unito) la Reggenza provvisoria si comporrà della Regina Madre. se vi fosse, di due individui della Deputazion permanente dei Parlamento, i più antichi per ordine di elezione, e de' due più antichi consiglieri di Stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la Regina Madre, entrerà nella Reggenza il terzo consigliere di Stato per ordine di antichità.
180. La Reggenza provvisoria sarà presedutá dalla Regina Madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza dall'individuo della Deputazion permanente del Parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.
181. La Reggenza provvisoria non risolverà se non che gli affari che non ammettono dilazione, e non rimuoverà nè nominerà impiegati se non interinamente.
182. Dopo che il Parlamento straordinario sarà riunito, nominerà una Reggenza composta di tre o di cinque individui.
183. Per essere individuo dellá Reggenza si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio de' suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benchè fosser muniti di decreto di cittadinanza.
184. La Reggenza sarà preseduta da uno de' suoi individui designato dal Parlamento: ed a questo spetterà stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini.
185. La Reggenza eserciterà I 'autorità del Re nel modo che verrà stabilito dal Parlamento.
186. L'una e l'altra Reggenza presteranno il giuramento in conformità della formola prescritta nell'articolo 166, soggiungendo la clausola di esser
fedeli al Re. La Reggenza permanente aggiungerà, di più, che nell'eser cizio dell'autorità sua osserverà le condizioni impostele dal Parlamento e
che, quando il Re giunga ad esser maggiore o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo dei Regno, sotto pena che, ciò non facendo all'istante, sieno i membri di essa Reggenza considerati e castigati come traditoti.
187. Tutti gli atti della Reggenza si pubblicheranno in nome del Re.
188. Sarà tutore dei Re minore la persona che il Re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l'abbia nominata, sarà tutrice la Regina Madre. durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal Parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore esser nativo (lei Regno delle due Sicilie.
189. La Reggenza procurerà che la educazione dei Re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità, in conformità dei piano approvato dal Parlamento.
190. li Parlamento fisserà il soldo di cui debbon godere gl'individui della Reggenza.

Capo IV. - Della Famiglia Reale e del riconoscimento dei Duca di Calabria.

Art. 191. Il figlio primogenito dei Re porterà il titolo di Duca di Calabria.
192. Gli altri figli e figlie dei Re saranno e verranno chiamati Principi Reali delle Due Sicilie.
193. Saranno e verranno parimenti chiamati Principi Reali delle Due Sicilie i figli e le figlie del Duca di Calabria.
194. Soltanto alle cennate persone sarà limitata la qualità di Principi Reali delle Due Sicilie, nè potrà estendersi ad altre.
195. I Principi Reali delle Due Sicilie godranno i titoli, le distinzioni e gli onori che hanno goduto finora. e potranno esser designati per ogni sorta d'impieghi. meno che di giudicatura e di deputazione al Parlamento.
196. Il Duca di Calabria non potrà uscire dal Regno senza l'assenso (lei Parlamento, e se ne uscisse. rimarrà dì fatto escluso dalla successione alla Corona.
197. Lo stesso dovrà intendersi per lo caso in cui dimori fuori del Regno più dei tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato noti si restituisca nel termine stabilito dal Parlamento.
198. Il Duca di Calabria, i Principi e le Principesse e i di loro figli e discendenti, sudditi dei Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello dei Parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla Corona.
199. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutte le persone della Famiglia Reale si rimetterà copia autentica al Parlamento. ed in di liti assenza alla Deputazion permanente. per esser conservata nell'archivio dei Parlamento.
200. Il Duca di Calabria sarà riconosciuto (tal Parlamento cori le formalità prescritte ne' regolamenti per lo governo interiore dei medesimo (i).
201. Questo riconoscimento si farà nel primo Parlamento che si convocherà dopo la di lui nascita.
202. Il Duca di Calabria, subito che sarà giunto a compire i quattordici anni. presterà giuramento innanzi al Parlamento medesimo con la formola seguente: N. (qui il nome), Duca di Calabria, giuro. in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun'altra nel Regno. che osserverò la Costituzione politica della Monarchia delle due Sicilie, e che stirò ubbidiente e fedele al Re. Così facendo, Iddio Mi aiuti.

Capo V. - Dell'assegnamento della Famiglia Reale.

Art. 203. li Parlamento fisserà al Re l'assegnamento annuo della sua Casa in quantità corrispondente all'alta dignità della sua persona.
204. Apparterranno al Re ed a' suoi successori tutti gli edifizi Reali di cui egli ha goduto finora: ed il Parlamento designerà i siti e la estension delle terre per lo Real diporto.
205. Al Duca di Calabria dal giorno della nascita, ed a' Principi e Principesse Reali da quello in cui compiono sette anni di età, si a~erà per loro alimenti dal Parlamento nazionale una. somma annua proporzionata alla di loro dignità rispettìva.
206. Alle Principesse Reali, nel caso di matrimonio, assegnerà il Parlamento per dote la somma che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data. cesseranno i rispettivi alimenti annui.
207. A' Principi Reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a' medesimi, mentre risiedono nel Regno delle due Sicilie: ma, se si ammogliassero e risedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata dal Parlamento.
208. li parlamento stabilirà gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla Regina vedova.
209. I soldi degl'individui della Reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla Casa dei Re.
210. La dotazione della Casa del Re e gli alimenti della Real famiglia, de' quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal Parlamento nel principio di ciascun Regno: e mentre questo dura. non potranno alterarsi.
211. Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla Tesoreria nazionale. da cui saranno consegnati all'amministratore che il Re nominerà all'uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni, attive e passive, che per ragion d'interesse potranno sorgere.
 

The Royal Acts of 1829 and 1836

Sovereign Act. Naples, 7 April 1829, Law no. 2362.

It being appropriate that in Our hereditary Monarchy of the kingdom of the Two Sicilies, the Head of Our House of Bourbon, which reigns there, should always exercise on certain individuals of Our family such authority as is necessary to protect the purity and splendor of the throne;

We have therefore resolved to ordain, and We ordain by this act, as follows:

Article I.  In the kingdom of the Two Sicilies, the sons and daughters of the king, his grandchildren or the great-grandchildren of either sex, descended in the male line; the brothers of the king, and their children and grand-children of either sex, descended in the male line; and finally the sisters, uncles and aunts of the king, must need have, to contract a marriage, the prior consent of the Sovereign, whatever their age. In default of such consent the marriage is rendered non productive of political and civil effect.
Article II.  The persons designated under the preceding article, if they are males irrespective of their age, and if they are females until such time as they are married, must always have the consent of the Sovereign should they wish: 1) to mortgage, give or alienate the properties not acquired by their own industry; 2) borrow money or commodities, likewise under form of bonds, letters of exchange, or any other contracts which comprise a real or personal obligation; 3) encash those capital sums not acquired by their own industry, or to give receipts. In default of the consent of the Sovereign such act is rendered ipso facto null.
Article III. This solemn act concerning Our royal Family, by Us signed, recognized by Our councilor minister of state, the minister secretary of state for the royal household, etc.

FRANÇOIS.   Ruffo.   Tommasi.   Medici.
 

Sovereign Act.  Naples, 12 March 1836. Law no. 3331

FERDINAND II, etc

It being highly appropriate that the harmony of Our royal Family, and the respect and obedience due to its Head be always exactly observed;

See the sovereign act of 7 April 1829;

Employing the right of discipline and supervision that pertains to Us as Sovereign and as Head of Our Family; We have resolved and determined, and We determine by the following:

Article I. No-one among those who compose Our royal Family, whatever the rank that he enjoys, can leave the territory of the kingdom without first having obtained Our written permission.
In the case of contravention, their revenues, allowances, pensions, commanderies, etc, will be sequestrated. These shall devolve upon the Crown if they remain abroad more than six months.
Article II. One cannot consider as legitimate nor capable of having any political or civil effect, the marriages of those composing the royal Family that are not preceded by Our consent, accorded under form of decree.
These marriages will result in the immediate loss of the estates, allowances, pensions, commanderies, etc, which have come from the Royal House and from the Crown, to which they will devolve.
Article III. Whoever among them is guilty of a major infraction of those responsibilities that are due to Our royal person, as Sovereign and Head of Our Family, in addition to such measures as we may yet determine, shall lose the estates, allowances, pensions, commanderies, etc, conjointly with the titles annexed to such estates.
Article IV. This solemn act concerning Our royal Family, is acknowledged by Our ministers secretaries of state of grace and justice and of finances, sealed with Our great seal, etc

FERDINANDO.     Parisio.     D’Andrea.    Gualtieri.
 

The Constitution of 1848 and 1860

(See also the full text.)

Capo IV

Art 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.
 

The following French version, from the constitution of 1848, is found in Martens, Nouveau Recueil Général des Traités, vol. 12, p. 390 (Gottingen 1854).

Art. 70. L'acte solennel pour l'ordre de succession à la couronne du roi Charles III., en date du 6 oct. 1759, confirmé par le roi Ferdinand I. dans l'art. 5 de la loi du 8 décembre 1816, les actes souverains du 7 avril 1829, du 12 mars 1836, et tous les actes relatifs à la famille royale, restent en pleine vigueur.